Si sente spesso parlare di ammortizzatori sociali, soprattutto in questo particolare momento di
emergenza.
Con il termine di ammortizzatori sociali si intendono una serie di misure con l’obiettivo di offrire
sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.
Sono degli strumenti a cui devono ricorrere le aziende che si trovano in crisi e devono provvedere
a riorganizzazione la loro struttura e dunque a ridimensionare il costo del lavoro.
Durante questo periodo di seria difficoltà economica per il 90% delle aziende, il governo italiano ha
promosso una serie di ammortizzatori speciali “Covid-19”.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Di seguito riportiamo una breve sintesi degli ammortizzatori sociali “Covid- 19” e la loro specifica disciplina (destinatari, procedura di accesso ecc.) che le aziende possono beneficiare nel rispetto dei criteri e requisiti di accesso.
Cigo con causale “emergenza COVID-19” | FIS con causale: “emergenza COVID-19” | FSBA | CIG in deroga | |
Industria | X | |||
Industria Edile | X | |||
Industria Lapidei | X | |||
Artigianato fino a 5 dipendenti | X | |||
Artigianato con più di 5 dipendenti | X | |||
Commercio fino a 5 dipendenti | X | |||
Commercio con più a 5 dipendenti | X | |||
Commercio da 15 a 50 dipendenti | X | |||
Altri settori non coperti da ammortizzatori sociali | X |
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)
Le aziende che possono aderire alla CIGO sono quelle industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione ecc.
Rientrano i lavoratori a tempo indeterminato, determinato e i lavoratori con contratti di lavoro di apprendistato. Ad una condizione: devono essere stati assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Non possono, invece, aderire alla Cigo i lavorati a domicilio, dirigenti, e coloro che stanno svolgendo un apprendistato non professionalizzante.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, accedendo, con le credenziali dispositive dell’intermediario o dell’azienda, presso il sito dell’inps. Non è richiesta la previa fruizione di eventuali ferie e permessi residui.
I datori di lavoro possono trasmettere la domanda con la nuova causale denominata “Emergenza Covid-19” per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Per richiedere la CIGO è necessaria una comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil. La consultazione sindacale deve avvenire in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione. Una novità per semplificare la procedura riguarda la non obbligatorietà addivenire ad un accordo.
Rispetto alla disciplina ordinaria, per rendere più snella l’istruttoria della domanda, sono previste diverse agevolazioni, nello specifico:
- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non è richiesta l’anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi
- Il periodo non si conteggia nella durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.
- Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile (CIGO) ai fini del computo della durata;
Qual è l’importo che spetta ai lavoratori?
La CIGO compre solo una parte della retribuzione, nello specifico l’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate. Attenzione che l’importo non può tuttavia superare i massimali mensili stabiliti dall’INPS, che per il 2020 sono:
- € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48
- € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
Per quanto riguarda le modalità di pagamento della CIGO, l’azienda può scegliere se erogare il trattamento in busta paga con successivo recupero dall’inps con compensazione in F24 o in alternativa richiedere il pagamento diretto dell’INPS al dipendente.
FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)
Possono aderire al Fondo integrazione salariale tutte quelle aziende del commercio, servizi, studi professionali (settore terziario) con un numero di dipendenti da 6 a 50 iscritti Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ossia datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale.
Rientrano tutti i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di lavoro di apprendistato a condizione che sia stati assunti alla data del 23 febbraio 2020.
La domanda deve essere trasmessa all’Inps utilizzando la causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane e va presentata entro la fine del 4° mese successivo a cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività̀ lavorativa.
Per richiedere il FIS è necessaria una comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil. La consultazione sindacale deve avvenire in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione. Anche in questo caso non è più obbligatorio addivenire ad un accordo.
La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Tuttavia, l’importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all’Inps che per il 2020 sono:
- € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48
- € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
Per quanto riguarda le modalità di pagamento della CIGO, l’azienda può scegliere se erogare il trattamento in busta paga con successivo recupero dall’inps con compensazione in F24 o in alternativa richiedere il pagamento diretto dell’INPS al dipendente.
Anche in questo caso, in deroga alla disciplina ordinaria:
- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non è richiesta l’anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi
- Non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile (FIS) ai fini del computo della durata.
- All’Assegno ordinario (FIS) non si applica il tetto aziendale e il trattamento viene concesso anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte al FIS che occupano mediamente meno di 5 dipendenti;
FSBA (FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE ARTIGIANO)
Nel fondo di solidarietà bilaterale artigiano (FSBA) rientrato le imprese di qualsiasi dimensione del settore artigianale.
Per poter usufruire di tale ammortizzatore è necessario che:
- L’impresa artigiana sia iscritta al fondo FSBA con anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi
- In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione.
È prevista una durata pari a 20 settimane nell’arco del biennio mobile:
- 100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni,
- 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni
Tuttavia, l’attuale finestra di utilizzo è prevista per il periodo 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande covid-19 presentate fino al 31 marzo 2020, sono automaticamente prorogate da sistema al 25 aprile 2020
Chi sono i soggetti coinvolti?
I lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori con contratti di lavoro di apprendistato a condizione che siano assunti alla data del 23 febbraio 2020.
Restano esclusi i lavoratori a domicilio, i dirigenti, e l’Apprendistato non professionalizzante
L’aiuto è previsto sotto forma di assegno ordinario erogato nella misura dell’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate. E il pagamento avverrà direttamente dall’INPS.
Tuttavia, l’importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all’Inps che per il 2020 sono:
- € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48
- € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
La procedura sindacale prevede una comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil. Successivamente è necessaria la sottoscrizione obbligatoria dell’accordo in modalità telematica.
Come si deve procedere?
Utilizzando il portale FSBA SINAWEB, si procede inserendo l’accordo di sospensione.
Per l’inserimento della pratica in Sinaweb è necessario il Ticket Inps per contribuzione correlata, il quale deve essere preventivamente richiesto dall’azienda tramite apposito servizio Inps.
I lavoratori presenti nell’Accordo di Sospensione, devono presentare domanda Ebav D06 tramite gli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali oppure mediante intermediario dell’azienda.
Per agevolare la procedura:
- Non è richiesta l’anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi
- Assegno del tutto eccezionale che si aggiunge ai normali strumenti.
- Solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 – CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neocostituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
CIG IN DEROGA
In soccorso ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con meno di cinque dipendenti con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto, nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, è prevista la CIG in deroga.
Sono esclusi da tale ammortizzatore i datori di lavoro domestico.
Quali sono le condizioni per poter accedere?
I datori di lavori privati devono essere privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, quali CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
Per poterne usufruire l’impresa deve aver preventivamente utilizzato il congedo ordinario e ferie 2019 (l’INPS HA DEROGATO TALE REQUISITO per cui l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza).
L’accesso alla CIG in deroga è limitato ai soli casi di accertata difficoltà in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall’emergenza sanitaria.
I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti (rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato) alla data del 23 febbraio 2020 e devono risiedere o essere domiciliati nei restanti Comuni del Veneto (sono previste delle deroghe nell’accordo regionale).
Il pagamento avviene diretto da parte dell’INPS, viene quindi esclusa la possibilità del datore di lavoro di anticipare il trattamento.
Il trattamento previsto nell’accordo non potrà superare le 13 settimane a partire del 23.02.2020
Quanto all’accordo sindacale, una volta comunicato preventivamente l’avvio della procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, è sufficiente una informativa che attesti l’esistenza di difficoltà per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti. Successivamente l’accordo verrà sottoscritto in modalità telematica.
Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata di un mese, pari a 30 giornate a partire dal 23.02.2020.
Operativamente come bisogna procedere?
La domanda, con causale “COVID-19 – CORONAVIRUS” deve essere presentata telematicamente tramite il servizio online di Veneto CO_Veneto – Comunicazioni Obbligatorie.
La Regione istruirà le domande in ordine cronologico di presentazione.
Successivamente l’INPS terrà monitorato il rispetto del limite di spesa scambiando i risultati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate.
NOVITÀ ASSOLUTA
Accordo del 30 marzo 2020 tra l’Associazione Bancaria italiana (ABI) e le principali associazioni imprenditoriali.
Le banche possono anticipare delle indennità delle casse integrazioni. Ma attenzione questo strumento si può attivare quando le aziende non anticipano la CIGO o il FIS e per la CIGD.
Per usufruire di tale anticipo spetta al dipendente chiedere alla propria banca una anticipazione delle somme che deve ricevere dall’INPS.
Si tratta di una anticipazione parziale: nello specifico fino a 1.400,00 € complessivamente e viene rapportato alle 9 settimane a zero ore e proporzionale in caso di part time.
Operativamente la banca concede un fido in conto corrente sul conto del dipendente o su un nuovo conto. Successivamente il fido si estinguerà automaticamente con il versamento sul conto dell’indennità da parte dell’INPS.
In caso di inadempimento del lavoratore, egli risponderà del debito. In che modo?
La banca comunica l’importo del debito all’Azienda che verserà nel conto parte delle retribuzioni dovute a dipendente.
Quali sono i documenti che il dipendente deve produrre alla banca:
- Documento d’identità e codice fiscale
- Ultima busta paga
- Autorizzazione all’INPS di versare l’indennità nel conto corrente
- Dichiarazione dell’azienda di aver presentato la domanda di integrazione salariale
- Domiciliazione degli emolumenti nel conto corrente
- Permesso di soggiorno se straniero.
PREMIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI SONO RECATI A LAVORO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Per tutti i dipendenti pubblici e privati, con un reddito complessivo fino a € 40.000 euro, che durante l’emergenza sanitaria Covid-19 hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo, il decreto ha previsto l’erogazione di un premio di 100 euro.
L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede ordinaria di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta recuperano i premi erogati mediante l’istituto della compensazione.
E LE FAMIGLIE…??
In questo particolare momento di emergenza sanitaria non solo le aziende si sono trovate in difficoltà, ma anche le famiglie che dopo la chiusura di asili/scuole hanno dovuto riorganizzare la “gestione” figli.
È per questo motivo che tra i provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie, è stato previsto il congedo parentale straordinario.
Si tratta di una nuova forma di congedo a favore di genitori e affidatari di:
- figli fino a 12 anni → congedo retribuito al 50% a carico INPS
- figli tra i 12 e i 16 anni → congedo non retribuito
- Il limite dei 12 anni di età non si applica ai figli disabili
e può avere una durata massima di 15 giorni, da utilizzare continuamento o in maniera frazionata.
Tale misura può essere richiesta sia dalla madre che dal padre in modo alternato a far data dal 5 marzo fino a tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.
Il lavoratore deve presentare la domanda telematica di congedo parentale ordinario, successivamente sarà convertita d’ufficio in congedo straordinario.
Il congedo parentale straordinario non è computato nei 180 giorni di congedo parentale ordinario.
Quando non si può usufruire del congedo parentale straordinario?
– se all’interno dello stesso nucleo familiare, un componente usufruisce di un altro trattamento di sostegno al reddito;
– qualora l’altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
– se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
In alternativa è previsto il bonus baby-sitting. Che cosa prevede?
Il bonus viene riconosciuto, con un massimo di 600 euro, alle famiglie con lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione separata e autonomi, compresi gli iscritti alle casse professionali.
Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per gli addetti alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’importo arriva fino a 1000 euro.
Per richiedere il bonus baby-sitter ci sono tre modalità: dal portale dell’Inps, chiamando il Contact center oppure attraverso i patronati.
Quanto dura il bonus?
I genitori beneficiari del bonus devono procedere “all’appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda”. Un genitore, dal momento in cui viene accolta la domanda, ha quindi 15 giorni di tempo per predisporre il pagamento alla baby-sitter. Dal 16esimo giorno il bonus viene cancellato e non è più disponibile.
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