Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale
Quali sono le imprese beneficiarie?
Società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s.), società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019.
- Credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- Credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
È fondamentale che l’aumento di capitale sia a pagamento e venga effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro 31.12.2020.
Si decade dall’agevolazione in caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.
Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo
Credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
Quali sono le imprese beneficiarie?
Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.
Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto
- al 60% del canone mensile versato in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili
- al 30% del canone mensile versato in caso di affitto d’azienda comprendenti almeno un immobile
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il soggetto abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito può essere:
- utilizzato in compensazione;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento di sostenimento della spesa;
- ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il locatore potrà utilizzare il credito in dichiarazione 2021 per l’anno di imposta 2020, ovvero se titolare di partita iva in compensazione a decorrere dal mese successivo alla cessione.
- Ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Entro 20 giorni, l’agenzia delle entrate definirà le modalità attuati.
Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta riservato agli esercenti alle attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, ecc) pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020.
Quali sono le spese agevolabili?
- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni
- acquisto di arredi di sicurezza
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura
che permettono il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Credito d’imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro
Quali sono le spese agevolabili?
- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Tale agevolazione
- va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24;
- non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.
CESSIONE DEL CREDITO
I soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Credito d’imposta del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un importo complessivo di 60 milioni di euro
- su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
Contributi a fondo perduto
Per gli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario che nel mese di aprile 2020 hanno fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è previsto un contributo a fondo perduto.
L’ammontare è determinato applicando alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2019 la percentuale del:
- 20% se nell’anno 2019 il soggetto ha avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% se nell’anno 2019 il soggetto ha avuto ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a un milione di euro;
- 10% se nell’anno 2019 il soggetto ha avuto ricavi o compensi superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro.
L’ammontare del contributo non può essere inferiore a:
- 1.000 € per le persone fisiche;
- 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto spetta, anche senza riduzione del fatturato, ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data della richiesta;
- ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal decreto “Cura Italia” (professionisti iscritti alla gestione separata, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dipendenti e autonomi iscritti a casse private)
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti termini e modalità di presentazione della domanda.
One comment
Trotalt
19 Novembre 2024 at 20:35
Most insurance options prior to help them [url=https://fastpriligy.top/]buy priligy online safe[/url] 2006 May; 42 8 1044 51