Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:
- in attività alla data del 15.8.2020;
- con uno dei seguenti codici attività prevalente
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:
- spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
- Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
- il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabili
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
- nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
- Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;
- un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
L’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.
Ricavi 2019 | Percentuale applicabile |
Non superiori a € 400.000 | 15% |
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 10% |
Superiori a € 1.000.000 | 5% |
In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:
- non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- non superiore a € 150.000.
Questo contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui al precedente paragfrafo.
I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.
Proroga moratoria per le Pmi
Il Decreto Agosto proroga il termine del 30 settembre al 31 gennaio 2021.
Pertanto:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021
Credito d’imposta locazioni
Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.
Proroga secondo acconto Isa
Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Proroga riscossione coattiva
Il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto
2020.
Pertanto:
- sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020,
- è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione,
- sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,
- sono sospese dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).
Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il
pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le seguenti
modalità:
- 50% delle somme: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Abolizione seconda rata Imu
A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la
seconda rata Imu relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu.
Con riferimento, invece, agli immobili di cui al punto 4), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell’Imu anche per gli anni 2021 e 2022.
Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
Il Decreto Agosto reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd
Il Decreto Agosto riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.
Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:
- effetti soltanto civilistici e contabili,
- effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Proroga Ammortizzatori sociali – Cassa Integrazione
Il D.L. Agosto ha stabilito una proroga di altre 18 settimane di ammortizzatori sociali (9 settimane + 9) quindi della Cassa Integrazione / FIS / Cassa integrazione in Deroga da poter usufruire nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
- Le prime 9 settimane saranno concesse a titolo gratuito.
- Le seconde 9 settimane saranno riconosciute soltanto ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato il periodo precedente di 9 settimane ma saranno soggette ad un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto fra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 :
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà pari o superiore al 20%, l’azienda sarà ESENTATA dal versamento del contributo addizionale. Stessa cosa se l’azienda ha iniziato l’attività successivamente al 01.01.2019.
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà inferiore al 20%, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
- Se la riduzione del fatturato di cui sopra NON ci sarà stata (quindi l’azienda avrà fatturato nel primo semestre 2020 almeno lo stesso importo dello stesso periodo del 2019), l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 18%della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Attenzione : per accedere alle seconde 9 settimane l’azienda dovrà presentare domanda all’INPS allegando una autocertificazione la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato.
In mancanza di autocertificazione, l’INPS applicherà automaticamente l’aliquota del 18%.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020 e comunque, successivamente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione, a pena di decadenza.
ATTENZIONE : i periodi di CIG richiesti e autorizzati relativi alle prime 18 settimane COVID-19 (Decreto Cura Italia e Rilancio) se sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.
ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende che non richiedono la CIG
Se una azienda decide di NON usufruire della proroga di Cassa integrazione, le è riconosciuto l’ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi.
L’azienda però deve aver già usufruito dei trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero di cui sopra è fruibile entro il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e nel limite massimo del doppio delle ore già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS. I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati.
L’esonero contributivo potrà essere cumulato con altri esoneri previsti dalla normativa, fino al raggiungimento massimo della contribuzione dovuta.
ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende che assumono a tempo indeterminato
I datori di lavoro che assumeranno dal 14 agosto ed entro il 31 dicembre 2020 dipendenti con contratto a tempo indeterminato o stabilizzeranno i contratti a termine, potranno usufruire dell’esonero TOTALE dal versamento dei contributi previdenziali – per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
Il limite massimo di esonero è pari a euro 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS.
I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati
L’esonero è escluso qualora si provveda ad assumere un lavoratore che ha già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti nella stessa impresa.
ESONERO CONTRIBUTIVO per le aziende TURISTICHE e degli stabilimenti termali che assumono a tempo determinato (art.7)
L’esonero contributivo previsto al punto precedente (art 6) è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In questo caso però lo sgravio contributivo è previsto per un massimo di 3 mesi.
PROROGA e RINNOVO di Contratti a Termine
Fino al 31.12.2020 sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali (previste dal Decreto Dignità), ovviamente ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
I datori di lavoro che non abbiano integralmente esaurito i trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) oppure che abbiano beneficiato dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali previsti dall’art 3 NON potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2020.
Restano escluse dal divieto di licenziamento tutte quelle aziende che cesseranno definitivamente l’attività dell’impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell’attività.
Attenzione però che non si configuri un “trasferimento di azienda” (con vendita o affitto) art. 2112. Deve essere proprio una cessazione della attività aziendale.
Il divieto di licenziamento, infine, è escluso in caso di «accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo», facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi).
AUMENTO IMPORTO WELFARE AZIENDALE
Il Decreto Agosto ha innalzato a euro 516,46 l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che NON concorre alla formazione del reddito (Welfare aziendale).
L’importo di cui sopra ha validità soltanto per l’anno 2020.