Il bonus Pubblicità

17 Settembre 20191
Bonus-Pubblicità-Studio-Eracle

Si può prenotare il credito per il 2019

L’art. 57-bis del DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta per le campagne pubblicitarie poste in essere da imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi.

SOGGETTI BENEFICIARI

  • Imprese
  • enti non commerciali
  • lavoratori autonomi

a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile, iscrizione ad un Albo professionale

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuate tramite

  • stampa periodica anche on line
  • emittenti televisive e radiofoniche;

Al fine dell’agevolazione:

  • le emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
  • i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale o Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

  • televendite di beni o servizi di qualunque tipologia;
  • servizi di pronostici, giochi, scommesse con vincite di denaro;
  • servizi di messaggeria vocale, chat-line con servizi a sovraprezzo

COME SI USUFRUISCE?

Per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.

Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”.

AGEVOLAZIONE SPETTANTE

Il credito di imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

il credito d’imposta spettante è così determinato:

(Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%

L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su più mezzi di informazione, l’incremento viene calcolato distintamente in relazione ai vari mezzi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.

One comment

  • Trotalt

    15 Novembre 2024 at 17:37

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