A seguito della pubblicazione de nuovo Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, sono state introdotte una serie di modifiche e nuove misure rispetto a quanto previsto dal precedente decreto “Cura Italia” pubblicato in nel mese di Marzo. Ecco le principali novità in sintesi:
All’articolo 68, il Decreto aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione per COVID-19 nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal “Cura Italia” che dovranno essere interamente fruite per poter accedere alla proroga.
Viene altresì introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1° settembre.
Potranno accedere alla proroga di quattro settimane soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto (quattordici settimane).
Per rispondere alle critiche mosse nei confronti dell’INPS per i ritardi nel pagamento delle prime domande di Cassa integrazione, in particolar modo quelle di CIG in deroga, il Decreto “Rilancio” introduce una corsia “veloce” per le imprese che beneficiano degli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
L’articolo 71 dispone infatti l’invio direttamente all’INPS delle domande di CIG in deroga per periodi ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal “Cura Italia”, anziché inoltrare le richieste alle singole regioni o province autonome. La trasmissione delle domande di Cassa dovrà avvenire entro quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario.
Entro quindici giorni dalla richiesta, l’INPS eroga un anticipo della CIG pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Il cerchio si chiude con l’azienda che invia entro trenta giorni dall’anticipazione i dati necessari per il pagamento del saldo della CIG.
Il meccanismo appena descritto si applicherà non solo alla Cassa in deroga ma a tutti gli ammortizzatori per COVID-19 a pagamento diretto dell’INPS. Ci riferiamo in particolare a CIGO e assegno ordinario erogato dal FIS per i quali il nuovo meccanismo si applicherà a partire dal trentesimo giorno successivo l’entrata in vigore del Decreto.