Super e iperammortamento sostituiti dal credito d’imposta

20 Febbraio 20201
credito_dimposta

Il piano Impresa 4.0 ha trasformato il super e l’iperammortamento in credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Come si concretizza l’agevolazione?

1° Tipologia di beni

Tipologia di beni acquisiti Credito d’imposta spettante
Beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0). – 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Tabella A https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Il credito lo posso utilizzare in compensazione tramite F24:

  • in 5 quote annuali di pari importo 
  • a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene l’interconnessione dei beni agevolati (il bene è identificato univocamente e scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni.

2° Tipologia di beni

Tipologia di beni acquisiti Credito d’imposta spettante
Beni ricompresi nell’allegato B della Legge di bilancio 2017) ossia beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” 15% del costo nel limite max di costi ammissibili pari a 700.00 €

Tabella B https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Il credito lo posso utilizzare in compensazione tramite F24:

  • in 3 quote annuali di pari importo 
  • a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene l’interconnessione dei beni agevolati

3° Tipologia di beni

Per i beni generici

Investimenti in beni ordinari 6% del costo determinato nel limite max di € 2.000.000

Il credito spetta per gli investimenti effettuati nel periodo:

  • 01.01.2020 – 31.12.2020 ovvero
  • Entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l’investimento risulti prenotato, ossia:
    • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
    • sia pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Esistono degli investimenti che rimango esclusi da tale disciplina:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR
  • beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni

I soggetti beneficiari sono le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica.

I soggetti esclusi:

  • Imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive;
  • lavoratori autonomi (possono usufruire esclusivamente del credito d’imposta per gli investimenti in beni “generici” 6%

L’acquisizione del bene può essere effettuato a titolo di proprietà ovvero in leasing.

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